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L’analisi della grafia guadagna peso probatorio

PERIZIE CALLIGRAFICHE 16 SETTEMBRE 2006, GUIDA AL DIRITTO, Il Sole-24 ORE 

L’analisi della grafia guadagna peso probatorio ma serve la codificazione della giurisprudenza

di Gianluca Ferrari Comandante la Sezione Grafica e Fotografia Ris Carabinieri


È ancora assente una linea interpretativa su quale sia il grado minimo, nei giudizi di identificazione positiva, ritenuto sufficiente per promuovere l’azione penale. 

“Io aborro l’arte calligrafica sublimata a criterio d’investigazione, perché la ritengo un impudente avanzo delle divinazioni augurah antiche”, L. Tarantini, Arringhe.

«...si ascoltino i periti grafici, ma non si ascoltino come dottrinari tecnici, bensì come uomini destri ed esercitati nell’osservazione e nella comparazione delle scritture così come si scelgono alcuni cani quali più atti di altri al fiuto e all’escavazione del tartufo; si ascoltino per consiglio e a modo di schiarimento, non per giudizio e a scopo di prova...

Chi muove i primi passi nell’arengo del foro inorridisce all’esempio di audacia e di malizia di questi cercatori di tartufi. Quando io vedo (gridò un giorno un giovane avvocato con tutta la spontaneità della sua anima atterrita) questi scienziati in sessantaquattresimo, pettoruti e gravi, inforcar gli occhiali e tendere il viso a fiutare più che a guardare una scrittura contestata, mi sento scorrere un brivido per le vene e prego Dio che me la mandi buona; è un nuovo giudizio di Dio, quello che si compie per mano di quella gente; e a Dio conviene raccomandarsi perché la verità passi inoffesa su la sbarra rovente», Rosadi, «Tra la perduta gente», Firenze, Bemporad, 1915.

Con queste citazioni si apre la sezione dedicata alla «Perizia delle scritture» (capitolo VI) del «Manuale di Polizia Tecnica», di E. Locard. Verrebbe da sorridere se la situazione oggi fosse radicalmente cambiata ma, malgrado l’aggiornamento dei metodi di analisi, gli esperti grafici contemporanei continuano a esprimere giudizi non lontani dalle «divinazioni augurali» cui si riferiva l’autore sopra citato.

L’accusa deriva sicuramente dal carattere perentorio delle conclusioni degli accertamenti; dall’impiego, nelle relazioni tecniche, di un lessico superfluamente tecnicistico e dalla possibilità che esperti della medesima «scuola» esprimano giudizi tanto opposti quanto estremi nell’esame dello stesso caso.

Gli esperti di oggi, non diversamente da quelli di ieri, adottando ingiustificatamente le modalità estreme di conclusione (identità o esclusione certa) alimentano, infatti, il legittimo sospetto che il giudizio sia aleatorio e che ai soli iniziati sia permesso accedere, attraverso un iter dimostrativo talvolta incomprensibile, alle generalità dell’autore magicamente celate in una firma e in un testo manoscritto.

Senza dubbio, la propensione verso i giudizi certi di identificazione e di esclusione, seppur tecnicamente non accettabile, è comprensibile se valutata in relazione ai seguenti aspetti autonomi o concorrenti:

• dimostrazione di capacità tecnica. Un giudizio certo conferisce a chi lo formula un’aura di professionalità teoricamente superiore a chi si esprime in termini ipotetici;

• aspettativa del richiedente l’accertamento. Il committente, per finalità diverse a seconda del ruolo rivestito, si aspetta dall’identificazione un giudizio certo ritenuto, per prassi errata ma storicamente radicata, l’unica formulazione spendibile processualmente;

• ignoranza della natura della scrittura e delle problematiche relative all’identificazione personale attraverso l’esame della grafia. Limitazioni dell’identificazione: la scrittura

In tema di falsità, allo scopo di accertare la sussistenza dell’elemento oggettivo, non può ritenersi sempre indispensabile l’espletamento della perizia grafica, la quale, per altro, ha valore solo di indizio. Invero, per il

principio della libertà della prova e del libero convincimento del giudice, la certezza della falsità del titolo può anche essere desunta da altri elementi. (Fattispecie nella quale il giudice di merito ha ritenuto superflua l’indagine peritale, ricavando la prova della falsità del documento e della responsabilità dell’imputato dal disconoscimento della firma di traenza da parte di colui che appariva come l’emittente, dalla genuinità dell’intestazione del titolo a favore dell’imputato e dall’autenticità della girata da costui apposta, dalla consegna del titolo a persona creditrice dell’imputato.

La Cassazione, rilevando che, in sede di ricorso, l’imputato, lamentando il mancato esperimento della perizia grafologica, aveva semplicemente tentato di rielaborare il fatto attraverso una non consentita rilettura degli atti, ha rigettato il gravame).

• Cassazione, sezione V penale, sentenza 1’ settembre 1999 n. 10363

Non esistono due persone che scrivono esattamente allo stesso modo. La fissazione personale del pensiero per la successiva fruizione avviene attraverso la scrittura. Acquisita in fase di apprendimento scolastico, la manoscrittura subisce, col tempo e con l’uso, modificazioni il cui interesse, ai fini forensi, è direttamente proporzionale al grado di personalizzazione, ovvero all’allontanamento dai modelli calligrafici riprodotti nelle prime classi di studio.

L’apprendimento avviene gradualmente attraverso un processo di concretizzazione grafica del suono verbale che segue, in sintesi, le seguenti tappe: segmentazione del parlato in unità base (fonemi); scoperta della. possibilità di rappresentazione grafica di ciascun fonema (grafema); identificazione del suono in un modello concreto (allografo);

riproduzione dell’allografo.

La differente visualizzazione dell’allografo unitamente alle diverse capacità motorie degli organi interessati dall’azione scrittoria rappresentano il punto di partenza della personalizzazione grafica che sebbene possa assumere aspetti rilevanti anche nelle prime fasi dell’apprendimento scolastico, risulta di rilievo identiflcativo esclusivamente nel momento in cui assume, nel soggetto, carattere di abitudine ovvero quando il movimento scrittono si stabilizza per tipologia e successione dei tratti in una struttura definita e costante.

L’allontanamento dalla calligrafia scolastica può seguire due vie non necessariamente divergenti:

• sostituzione degli allografl iniziali con altri individuati nel corso della pratica scnittoria o della lettura;

• sostituzione dell’atto (disegno dell’allografo di riferimento) al gesto grafico. Tale passaggio avviene nel momento in cui il riferimento è assimilato e l’attenzione scrittoria si sposta dal tratteggio al contenuto espressivo.

Con il passaggio al gesto:

• si afferma una propria, distintiva qualità della linea grafica;

• è possibile che si modifichi la percezione del rigo come limite inferiore della scrittura, reale o immaginario che sia;

• varia il calibro di scnittura;

• aumenta la velocità di esecuzione con conseguente variazione della spaziatura tra lettere e parole, modifica della pendenza assiale, maggiore differenziazione della pressione scrittoria, insorgere di tratti adiafori di attacco e di fine tratto; presenza dei morettini gesti fuggitivi;

• si stabilizzano le modalità di cambio di direzione e connessione tra tratti (linea curva/angolo);

• il singolo carattere perde la propria autonomia grafica per acquisire un’identità di tipo relazionale dovuta alla connessione o separazione (in tutte le possibili varianti comprese tra il nesso e il collegamento parzialmente aereo) rispetto agli altri caratteri formanti l’unità lessicale;

• parimenti, il singolo tratto costitutivo del carattere perde la propria autonomia (inizio e termine assicurati dall’alzata di penna) per acquisire un’identità di tipo relazionale dovuta alla connessione o separazione (anche nelle modalità di collegamento/separazione parziale ovvero prosecuzione parzialmente aerea del gesto) rispetto agli altri tratti.

Alla luce di quanto sopra, appare chiaro come la diversificazione rispetto ai modelli di apprendimento e di riproduzione grafica iniziale, non possa che avvenire in ogni soggetto con modalità assolutamente uniche.

Il grado di personalizzazione grafico di un soggetto non può essere determinato in modo assoluto: ogni stile, infatti rappresenta per lo scrivente un sistema di scrittura autonomo che, sebbene possa presentare elementi di convergenza nispetto ad altri stili (si pensi ad esempio al caso di impiego per la capolettera corsiva dell’allografo stampatello) e, in linea di massima, possa testimoniare la costanza di alcune delle caratteristiche generali di scrittura (con particolare riferimento alle modalità di cambio direzione e connessione tra tratti) subisce una evoluzione totalmente differenziata a seconda dell’uso e della preferenza accordata.

Inoltre, ogni considerazione su quale sia lo stile in cui la scrittura si presti ad essere più efficacemente identificata non può che essere smentita dall’esperienza tecnica: se è vero, infatti, che per caratteristiche di leggibilità, ovvero per la semplice identificazione dei caratteri grazie all’isolamento delle lettere e degli elementi costitutivi (nel sistema standard), lo stile tipografico in tutte le sue varianti (stampatello, maiuscoletto, corsivo) costituisce il sistema grafico meno soggetto a personalizzazioni è anche vero che in taluni soggetti, soprattutto quelli che lo adottano come stile preferenziale, il sistema tipografico testimonia caratteristiche gestuali talmente lontane da quelle visibili nel set di caratteri standard e connessioni talmente rare e complicate dal punto di vista realizzativo da permettere l’identificazione dell’autore con il più alto grado di confidenza.

Per converso, la firma che, per il valore giuridico che tale scrittura implica, dovrebbe rappresentare l’impronta grafica dell’autore e testimoniare il massimo grado di personalizzazione, in alcuni casi, per l’eccessiva semplificazione dei caratteri o la contrazione del gesto in pochi semplici tratti può costituire un arduo problema per l’esperto che è chiamato a identificarla.

Nessuno è in grado di riscrivere il medesimo testo esattamente allo stesso modo 

Nell’accertamento dell autenticita di un determinato scritto il giudice di merito non deve trascurare nessun elemento di valutazione in suo possesso, che, con gli altri, consenta di pervenire a quella conclusione o di escluderla. La perizia grafica costituisce solo uno degli elementi da valutare, insieme con gli altri, a tale fine.

(Fattispecie in tema di falsità in testamento olografo).

Cassazione, sezione V penale, sentenza 29 novembre 1990 n. 15852

Se per assurdo un individuo potesse o, meglio, fosse costretto nello scrivere a lasciare la propria impronta grafica in modo sempre costante e con la presenza di un adeguato numero di elementi personalizzati, il grafico forense potrebbe procedere all’identificazione della scrittura né più né meno come il biologo identifica la traccia di DNA o il dattiloscopista effettua l’attribuzione dell’impronta digitale: si tratterebbe, semplicemente, di identificare caratteristiche immutabili che, singolarmente o in combinazione, presentano un assoluto ed elevato valore contrassegnante.

La scrittura, invece, non solo presenta una variabilità fisica dettata dall’impossibilità neuro-muscolare che un soggetto possa riprodurre - anche volendolo - un testo identico a se stesso (per coincidenza spaziale e gestuale di tutte le caratteristiche grafiche), non solo è affetta da una variabilità introdotta dalla posizione di scrittura e dalla tipologia dei mezzi grafici, ma subisce anche modificazioni prodotte dallo stato psicologico: connesse sia al tipo di documento (si pensi all’appunto rispetto alla firma su un atto notarile) e al destinatario del testo (dalla nota per uso personale alla prova scritta in un concorso, con conseguente necessità di facilitare la lettura ai commissari d’esame) sia alla volontà dell’autore di essere riconosciuto.

Come si può ben comprendere, se le variabili fisiche sono pressoché infinite, la combinazione con le variabili esterne -riferite alla postura scrittoria e ai materiali grafici - e con le varianti connesse alle possibili condizioni psicologiche dell’autore, rende la grafia di un soggetto mai identica a se stessa.

L’attività identificativa dell’esperto si realizza, quindi, nello studio della variabilità autografa finalizzata a verificare se la scrittura anonima o disconosciuta possa essere considerata una delle possibili varianti della grafia del presunto autore.

Nel caso in cui la scrittura sia personalizzata e l’autore abbia assecondato i propri automatismi grafici, indipendentemente dalle variabili introdotte dalle condizioni esterne, è possibile identificare la scrittura anche con il massimo grado di confidenza. Il problema si pone quando l’indifferenza nel gesto grafico -presupposto minimo affinché la scrittura possa essere spontanea - muta nella volontà del soggetto di non essere identificato (testi anonimi) o nella volontà di tracciare un testo con una grafia che possa essere in seguito disconosciuta. Maggiore è la personalizzazione, ovvero l’allontanamento dalle forme grafiche standard, in realizzazioni spontanee, maggiori sono gli elementi sui quali è possibile fondare un giudizio di identificazione o reiezione circa la riconduzione delle scritture in comparazione a un’unica mano scrivente;

• in realizzazioni simulative - dato che nessuno è in grado di imitare tutte le caratteristiche della grafia di un’altra persona e, allo stesso tempo, scrivere alla stessa velocità relativa e con la stessa qualità di tratteggio - maggiori risultano le possibilità di rilevare variazioni generali e di dettaglio non riconducibili alla normale variabilità interna del soggetto scrivente;

• in realizzazioni dissimulative, maggiori sono le possibilità di addivenire a un giudizio di reiezione nell’attribuzione della scrittura contestata all’individuo, che realmente l’ha apposta. Facendo un passo indietro, si deve considerare che ogni richiesta di identificazione grafica implica le seguenti eventualità che, a priori, ovvero prima dell’esecuzione degli accertamenti comparativi, presentano il medesimo grado di possibilità:

1) testo effettivamente tracciato da X;

2) testo tracciato da un altro soggetto in luogo di X.

Se nel primo caso, dal punto di vista teorico, ci si può trovare di fronte a una grafia spontanea o dissimulata (alterazione volontaria), nel secondo le ipotesi alternative sono:

a) imitazione della grafia di X per

• ricalco o decalco (copia da un originale),

• imitazione pedissequa,

• imitazione libera,

b) scrittura tracciata dal “falsario”

• con la propria naturale grafia;

• con una grafia dissimulata e/o d’invenzione.

Le imitazioni per ricalco/decalco o per imitazione pedissequa, presentando caratteristiche facilmente identificabili, non costituiscono un reale problema per l’esperto, così come del resto la scrittura tracciata dal «falsario» con la propria naturale grafia (se personalizzata).

Il problema nasce quando, soprattutto nelle firme:

• la variabilità del supposto autore, testimoniata dalle scritture offerte in comparazione, è estremamente ampia e abbraccia realizzazioni talmente lontane che se non fossero date per autografe ci sarebbero, dubbi circa la loro autenticità; contestualmente, quando la grafia autografa è scarsamente personalizzata ovvero, seppur lontana dalle forme standard, presenta un tracciato decisamente semplice;

• la scrittura da identificare non corrisponde dal punto di vista estetico - in tutto o in parte - a quella naturale e spontanea del soggetto che si presuppone l’abbia apposta e, contestualmente, si presenta talmente semplificata da limitare fortemente la leggibilità del testo.

Nel caso di scrittura autografa decisamente semplice, quando non vi sono caratteristiche gestuali particolari riferite soprattutto alla pressione e alle modalità di attacco, distacco e riposìzionamento della penna sul supporto, la corrispondenza grafica tra la scrittura da identificare e quella del supposto autore non consente di esprimere alcun giudizio in merito alla sua autenticità (è infatti possibile che un «falsario» possa averla riprodotta senza lasciare tracce).

Nell’ultimo caso del precedente elenco, la firma da identificare può essere tanto riconducibile al supposto autore (alterazione volontaria della grafia) sia a un «falsario» che, disinteressato dalla grafia del soggetto al quale intende sostituirsi (poiché, ad esempio, il destinatario del testo non conosce la scrittura autografa dell’avente diritto), scrive con una grafia dissimulata e/o d’invenzione. 

Il giudizio di certa attribuzione o reiezione che spesso si incontra nelle relazioni tecniche di colleghi che analizzano scritture collocabili nelle suddette condizioni, non trova alcuna giustificazione logica:

• la corrispondenza estetica è il presupposto che rende plausibili, a priori, sia l’ipotesi di simulazione sia di autografla;

• l’eterogeneità estetica implica le seguenti eventualità parimenti possibili: dissimulazione o scrittura da parte di un «falsario».

In questi casi, il grafico forense non può far altro che ricercare, tenendo conto dei principi che regolano la grafica identificativa, se vi siano caratteristiche tali da avvalorare l’una o l’altra ipotesi e, qualora gli elementi emersi dal confronto siano dubbi o insufficienti, non può far altro che affermare l’impossibilità di addivenire a qualsiasi conclusione, atteggiamento questo che essendo l’unico deontologicamente corretto, non può essere negletto per il semplice timore di essere considerati meno «esperti».

Limitazioni dell’identificazione: le modalità di accertamento In tema di verifica dell’autenticità della scrittura privata, la limitata consistenza probatoria della consulenza grafologica, non suscettiva di conclusioni obiettivamente e assolutamente certe, esige non solo che il giudice fornisca un’adeguata giustificazione del proprio convincimento in ordine alla condivisibilità delle conclusioni raggiunte dal consulente (giustificazione cui è tenuto con riguardo a ogni genere di consulenza, le cui conclusioni condivida o disattenda), ma anche che egli valuti l’autenticità della sottoscrizione dell’atto, eventualmente ritenuta dalla consulenza, anche in correlazione a tutti gli altri elementi concreti sottoposti al suo esame. Per le stesse ragioni, la consulenza grafologica non costituisce un mezzo imprescindibile per la verifica dell’autenticità della sottoscrizione, potendo il giudice evitare di fare ricorso a essa ove tale accertamento possa essere effettuato direttamente sulla base degli elementi acquisiti o mediante l’espletamento di altri mezzi istruttori.

Cassazione, sezione I civile, sentenza 28aprile 2005 n: 8881

La grafica forense nello specifico settore della comparazione delle scritture è, unitamente alla balistica comparativa e alla identificazione fisionomica e antropometrica, una disciplina ancora oggi ancorata ai criteri identiflcativi dettati dalla metodologia segnaletico-descrittiva risalente al primo quarto del secolo scorso. Diversamente da discipline identificative quali, ad esempio, la biologia forense e la fonica forense (per i soli esami strumentali), la graficamanoscritture non è ancora stata interessata dal processo tecnico scientifico che ha portato le prime all’oggettivazione dei risultati comparativi e a giudizi espressi in forma statistica come probabilità di falsa identificazione. 

All’individuazione delle caratteristiche grafiche ritenute utili ai fini comparativi, infatti, segue un’attribuzione del valore che non è effettuata oggettivamente (mediante la semplice evidenziazione di una sussistenza autonoma del dato, estranea a qualsiasi possibilità di interpretazione) bensì obiettivamente (seppur aderente alle evidenze identificative, trattasi comunque di una valutazione) sulla base di quanto il dato sia giudicato raro dall’esperto. Il giudizio sulla rarità del dato, quindi, da cui dipende il valore identificativo dello stesso è effettuato sulla base della sola esperienza e capacità discriminàtoria del tecnico.

Da ciò discende il fatto che, variando l’esperienza settoriale di chi è chiamato a esprimersi, possa variare il valore di rarità attribuito al dato, la sua forza identificativa e il giudizio scaturente dalla comparazione. Si consideri, inoltre, che alla mancanza di oggettività nell’apprezzamento del dato, corrisponde la mancanza di oggettività nella scelta di quale dei giudizi della scala di conclusioni in uso meglio si addica a descrivere il rapporto tra gli scriventi in esame uscente dalla comparazione.

Ogni giudizio conclusivo non è altro che l’opinione dell’esperto e, l’esperto, se non vuole incarnare il prototipo stigmatizzato nelle citazioni di apertura, non può trasformare la sua opinione in verità scientifica ed esprimere

conclusioni categoriche che assomigliano effettivamente alte antiche divinazioni augurali. L’opinione di un esperto è accettabile quanto quella diametralmente opposta dell’avversario dibattimentale; la validità di un’opinione rispetto all’altra è, tuttavia, legata alla correttezza dell’iter dimostrativo che, indipendentemente dal metodo adottato - la contrapposizione tra metodi, infatti, è sempre sterile e strumentale - non può che essere condotta attraverso le seguenti tappe: osservazione dei termini a confronto, identificazione delle caratteristiche rilevanti ai flni ideatificativi, confronto e giudizio.

Alla luce di quanto sopra esposto, ritengo che possa essere efficace delineare, nell’ambito dell’osservazione dei termini in comparazione, quali delle eventualità a priori siano possibili nel caso specifico e procedere, quindi, all’analisi della grafia da attribuire al fine di determinarne la complessità intesa come potenzialità della scrittura a essere identificata.

Auspico, in conclusione, al fine di rafforzare la dignità forense del settore, l’adozione di una scala di giudizi del tipo riportato che, sintetizzando ed elaborando gli studi del gruppo di lavoro ASTM ed ENFHEX, offre agli esperti del settore modalità di conclusione che, rispetto alla manichea contrapposizione di certezze «è lui» / «non è lui», meglio si addicono alle problematiche e limitazioni connesse alla scrittura e all’identificazione grafica forense.

Riflessi dibattimentali – Il metodo grafonomico

in tema di perizia per accertare l’autenticità di una scrittura, il vecchio metodo, in cui il perito procedeva esclusivamente a una comparazione alfabetica, limitandosi a paragonare tra di loro le singole lettere, è stato

abbandonato, non avendo nulla di scientifico. E noto, infatti, che uno stesso soggetto può variare la propria scrittura non solo col passare degli anni, ma nello stesso asso di tempo - a seconda che attribuisca allo scritto maggiore o minore significato, o della persona cui è diretto ecc. - e, addirittura, in uno stesso scritto. Al metodo calligrafico si è quindi sostituito quello grafonomico, che studia la grafia non solo nel suo aspetto obiettivo, cogliendone anche l’evoluzione, ma in relazione altresì alla specifica scrittura, individuandone difformità e somiglianze e le caratteristiche distintive, idonee a farne stabilire la provenienza da un determinato soggetto.

• Cassazione, sezione V penale, sentenza 29 novembre 1990 n. 15852

Con la sostituzione nell’articolo 67, comma 2, del decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale) relativo all’elenco delle categorie di esperti previste nell’albo dei periti presso il Tribunale, della parola «grafologia» (termine che, forse adottato superficialmente e in senso atecnico, conferiva, di fatto, la «patente di validità giuridica» al solo metodo grafologico) con l’espressione «analisi e comparazione della grafia», il Legislatore sancisce la pari dignità delle scuole, dei metodi e degli esperti che a essi si richiamano.

Tale soluzione (oltre a giustificare giuridicamente la mia opinione che in ambito forense, indipendentemente dal metodo adoftato, l’attività identificativa su scritture è identica e non può che essere condotta con il medesimo procedimento tecnico comparativo) dissolve, rendendola automaticamente irrilevante, la dialettica dibattimentale tra esperti laddove si sposta dai dati oggettivamente rilevati, al tentativo di accreditare la propria opinione come maggiormente attendibile sulla base della supposta maggiore «scientiflicità» del metodo.

Sebbene in alcune sentenze, emesse a seguito del contendere tra esperti grafici (opportunamente ostentate dal tecnico se favorevoli o celate se contrarie), si legga che la scelta di quale opinione accogliere è stata effettuata sulla base della maggiore attendibilità di un metodo rispetto a un altro, sono convinto che il giudice, in tali processi, non ha bocciato e promosso dei metodi ma, di fatto e indipendentemente da questi, ha apprezzato la correttezza e completezza della procedura analitica di un esperto e rigettato, in quanto superficiale, lacunosa o partigiana, la dimostrazione tecnica dell’altro.

Diversamente, se fosse il metodo a essere infallibile o, meglio, se vi fosse un metodo «migliore» in senso assoluto, non si comprenderebbe come esperti di quella scuola che si rifanno alla stessa letteratura tecnica e che impiegano la stessa procedura comparativa possano formulare opinioni opposte, eventualità che, a conferma delle citazioni d’apertura e della convinzione sopra formulata, risulta - purtroppo - estremamente frequente. Inoltre, con particolare riferimento alle problematiche oggetto del presente articolo, appare opportuno segnalare l’assenza di giurisprudenza in merito a quale sia il grado minimo, nei giudizi di identificazione positiva, ritenuto sufficiente per la promozione dell’azione penale e, in dibattimento, per l’emissione di una sentenza di colpevolezza.

Sebbene, generalmente, il risultato dell’accertamento grafico vada a completare un quadro probatorio più ampio, per cui anche un giudizio di compatibilità pùò essere ritenuto rilevante, in alcuni casi l’onere della «prova» ricade esclusivamente sull’analisi della scrittura e il giudizio del magistrato del Pm e ancor più quello del tribunale non può’ che dipendere esclusivamente dal giudizio dell’esperto.

In quest’ultima situazione, a dibattimento, il perito grafico, stretto tra i limiti precedentemente delineati (natura della grafia e tipologia di accertamento) e la pressione involontariamente esercitata affinché dalla risposta al quesito possa risolversi il procedimento penale, può accadere che finisca per forzare (se non lo ha già fatto ab origine) la sua opinione dando al giudice una certezza che, come dimostrato, non gli può deontologicamente e scientificamente appartenere.

È doveroso, comunque, sottolineare come spesso sia il tribunale a cercare, durante l’escussione del perito, la chiarificazione del giudizio espresso, nella relazione tecnica, mediante uno dei gradi intermedi: in altri termini poiché non vi è - né vi può essere - coincidenza tra la scala tecnica dei giudizi e la concreta possibilità di emettere una sentenza, il giudice, talvolta, richiede al perito di «parafrasare» la formulazione tecnicamente corretta esprimendo un giudizio in percentuale (si introdurrebbero, così, ulteriori elementi di valutazione, tra l’altro fuorvianti e teoricamente problematici) ovvero facendo riemergere quell’interrogativo «è lui» o «non è lui» che per comodità può divenire anche la risposta del tecnico.

Poiché le potenzialità della scrittura a essere identificata non aumentano né le problematiche oggetto del presente articolo si annullano dinanzi al giudice, il perito, senza stravolgimenti opportunistici, ha semplicemente il compito di consentire al tribunale la reale comprensione del valore del proprio giudizio che può efficacemente scaturire dalla corretta rappresentazione della scala di conclusioni adottata. In questi casi più che in altri, il. giudice è chiamato a essere Peritus Peritorurn...